(Convenzione-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                              Consiglio 
 
    1. Il Consiglio e' l'organo direttivo di SKAO. Ciascun membro  e'
rappresentato nel Consiglio da un massimo di due rappresentanti,  uno
dei quali e' il rappresentante con diritto  di  voto  autorizzato  ad
agire e a votare per  suo  conto.  I  rappresentanti  possono  essere
assistiti da consulenti. 
    2. Il Consiglio e'  responsabile  della  direzione  strategica  e
scientifica complessiva di SKAO, della sua  buona  gestione  e  della
realizzazione dei suoi scopi. Avra' tutti i poteri necessari e dovuti
per adempiere efficacemente alle sue responsabilita'. 
    3.  Oltre  alle  funzioni  stabilite   altrove   nella   presente
Convenzione, il Consiglio: 
      (a) nomina il Direttore Generale e approva la nomina  di  altro
personale di alto livello, in  conformita'  con  il  Regolamento  del
Personale; 
      (b) approva le politiche, le regole e i  regolamenti  di  SKAO,
incluse  le   questioni   scientifiche,   tecniche,   finanziarie   e
amministrative, nonche' l'accesso a SKA e ai suoi dati; 
      (c) approva il bilancio e vigila sulla spesa  e  sull'attivita'
finanziaria; 
      (d) nomina i revisori dei conti; 
      (e) approva e pubblica i bilanci annuali certificati; 
      (f) approva e pubblica le relazioni annuali; e 
      (g) adotta ulteriori opportune misure, che  dovessero  rendersi
necessarie per il funzionamento di SKAO. 
    4. In ciascuna riunione, convocata di persona o in remoto, e  per
qualsiasi decisione del Consiglio e'  richiesto  il  quorum  dei  due
terzi dei Membri. I Membri che non hanno diritto di voto non  saranno
conteggiati ai fini del quorum. 
    5. Ciascun Membro dispone di un voto in seno al Consiglio,  salvo
diversa indicazione. 
    6. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di  due
terzi, salvo diversa indicazione. 
    7. Nel determinare l'unanimita' o le maggioranze  previste  dalla
presente Convenzione o dal Protocollo  Finanziario  dell'Osservatorio
Square Kilometre Array,  non  si  terra'  conto  del  Membro  che  e'
assente, non partecipa al voto, si astiene o non ha diritto di voto. 
    8. La scelta del Paese Sede e di ciascun Paese  Ospitante  potra'
essere modificata, secondo quanto previsto dall'articolo 15,  con  un
voto unanime del Consiglio. 
    9. Per i progetti approvati ai sensi dell'articolo  3,  paragrafo
2, i Membri non avranno un diritto di voto, se non hanno accettato di
fornire un contributo finanziario. 
    10.  Fatti  salvi  i  termini  della  presente  Convenzione,   il
Consiglio stabilisce il proprio Regolamento Interno. 
    11. Il Consiglio elegge un Presidente e un Vice-Presidente per un
mandato di due anni. Il Presidente e il Vice-Presidente non  potranno
essere eletti per piu' di due volte. 
    12.  Il  Presidente  convoca  le  riunioni   del   Consiglio   in
conformita' con il Regolamento Interno. Il Consiglio si riunira'  nei
modi e nei tempi richiesti, ma non meno di una volta all'anno. 
    13. Il Consiglio istituira' un  Comitato  Finanziario  nel  quale
ogni Membro e' rappresentato. Il Consiglio istituira' tutti gli altri
comitati necessari per raggiungere lo scopo  di  SKAO.  Il  Consiglio
stabilisce il mandato e l'adesione a tali comitati.