(Allegato A-art. 10)
                             Articolo 10 
 
          Cooperazione con le autorita' degli Stati Membri 
 
    1. Fatti salvi i loro privilegi e immunita', e' dovere  di  tutte
le persone che godono dei privilegi e delle  immunita'  di  cui  agli
articoli 7, 8 e 9 rispettare le leggi e  i  regolamenti  dello  Stato
Membro nel cui territorio operano nella loro veste ufficiale. 
    2. La SKAO collabora in ogni momento con le autorita'  competenti
degli Stati Membri per facilitare l'applicazione delle loro  leggi  e
per prevenire il verificarsi  di  qualsiasi  abuso  in  relazione  ai
privilegi e alle immunita' di cui al presente Protocollo.