(Allegato A-art. 11)
                             Articolo 11 
 
           Scopo e rinuncia ai privilegi e alle immunita' 
 
    1. I privilegi e le immunita' previsti  dal  presente  Protocollo
non sono previsti per il beneficio personale delle persone a cui sono
stati concessi. Il loro scopo e' esclusivamente quello di  assicurare
il libero funzionamento dello SKAO e la completa  indipendenza  delle
persone a cui sono stati concessi. 
    2. Le autorita' competenti hanno il dovere di revocare  qualsiasi
immunita', laddove il loro mantenimento ostacolerebbe il corso  della
giustizia e la revoca non comporti pregiudizio agli  interessi  dello
SKAO. 
    3. Le autorita' competenti di cui al presente Articolo, paragrafo
2, sono: 
      (a) gli Stati Membri, nel caso dei loro Rappresentanti; 
      (b) il Consiglio, nel caso del Direttore Generale; e 
      (c) il Direttore Generale nel caso di  tutto  il  Personale,  i
familiari del Personale, gli Esperti  o  qualsiasi  altra  persona  o
persone  che  beneficiano  delle  immunita'  ai  sensi  del  presente
Protocollo.