(Allegato A-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                  Immunita' da procedimenti legali 
 
    Nell'ambito  delle  sue  attivita'  ufficiali,   lo   SKAO   gode
dell'immunita' da procedimenti legali ad eccezione: 
      (a) nella misura in  cui,  in  un  caso  particolare,  con  una
decisione del Consiglio, lo SKAO vi rinunci; 
      (b) in relazione ad un'azione civile  da  parte  di  terzi  per
danni derivanti da un incidente causato da un veicolo appartenente  o
utilizzato per conto dello  SKAO  o  in  relazione  ad  un'infrazione
stradale; 
      (c) in relazione ad una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi
dell'articolo 14 della Convenzione; 
      (d) nel caso di un ordine di sequestro conservativo, in seguito
ad una decisione delle autorita' amministrative o giudiziarie,  degli
stipendi, salari ed emolumenti dovuti dallo SKAO a un membro del  suo
Personale; e 
      (e) in relazione ad una contro denuncia direttamente  collegata
ad una denuncia principale proposta dallo SKAO.