Articolo 2 Immunita' da procedimenti legali Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, lo SKAO gode dell'immunita' da procedimenti legali ad eccezione: (a) nella misura in cui, in un caso particolare, con una decisione del Consiglio, lo SKAO vi rinunci; (b) in relazione ad un'azione civile da parte di terzi per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo appartenente o utilizzato per conto dello SKAO o in relazione ad un'infrazione stradale; (c) in relazione ad una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione; (d) nel caso di un ordine di sequestro conservativo, in seguito ad una decisione delle autorita' amministrative o giudiziarie, degli stipendi, salari ed emolumenti dovuti dallo SKAO a un membro del suo Personale; e (e) in relazione ad una contro denuncia direttamente collegata ad una denuncia principale proposta dallo SKAO.