(Allegato A-art. 5)
                             Articolo 5 
 
          Esenzione dalle dogane e dalle imposte indirette 
 
    1. Lo SKAO e' esentato dall'imposta sul valore aggiunto per  beni
e servizi (comprese pubblicazioni, materiale informativo e veicoli  a
motore), che sono di valore sostanziale e necessari per le  Attivita'
Ufficiali. L'esenzione puo' essere concessa alla vendita o tramite un
successivo rimborso, conformemente alla prassi corrispondente seguita
da ciascuno Stato Membro. Possono essere  applicate  restrizioni  sul
numero di veicoli a motore esenti dall'imposta sul  valore  aggiunto,
in linea con la legislazione e la politica di uno Stato Membro. 
    2. Lo SKAO e' esentato dai  dazi  (doganali  o  accise)  e  dalle
imposte sull'importazione  di  beni,  comprese  le  pubblicazioni  di
valore sostanziale, da esso importate per uso ufficiale. 
    3. Tali esenzioni sono subordinate al rispetto  delle  condizioni
che lo Stato membro puo' prescrivere, anche per  quanto  riguarda  la
protezione  delle  entrate  e  dei   controlli   all'importazione   o
all'esportazione. 
    4.  Ai  sensi  del  presente  articolo  non  e'  concessa  alcuna
esenzione in relazione ai beni acquistati o importati  o  ai  servizi
forniti a beneficio del Personale. 
    5. Le leggi e i regolamenti nazionali relativi all'importazione e
all'esportazione di beni e servizi continuano ad essere applicati  in
tutti gli altri aspetti, incluse  le  leggi  e  i  regolamenti  sulla
biosicurezza e la quarantena. 
    6. Gli Stati membri  possono  esentare  dall'imposta  sul  valore
aggiunto ogni contributo in natura da essi versato allo SKAO.