Articolo 5 Esenzione dalle dogane e dalle imposte indirette 1. Lo SKAO e' esentato dall'imposta sul valore aggiunto per beni e servizi (comprese pubblicazioni, materiale informativo e veicoli a motore), che sono di valore sostanziale e necessari per le Attivita' Ufficiali. L'esenzione puo' essere concessa alla vendita o tramite un successivo rimborso, conformemente alla prassi corrispondente seguita da ciascuno Stato Membro. Possono essere applicate restrizioni sul numero di veicoli a motore esenti dall'imposta sul valore aggiunto, in linea con la legislazione e la politica di uno Stato Membro. 2. Lo SKAO e' esentato dai dazi (doganali o accise) e dalle imposte sull'importazione di beni, comprese le pubblicazioni di valore sostanziale, da esso importate per uso ufficiale. 3. Tali esenzioni sono subordinate al rispetto delle condizioni che lo Stato membro puo' prescrivere, anche per quanto riguarda la protezione delle entrate e dei controlli all'importazione o all'esportazione. 4. Ai sensi del presente articolo non e' concessa alcuna esenzione in relazione ai beni acquistati o importati o ai servizi forniti a beneficio del Personale. 5. Le leggi e i regolamenti nazionali relativi all'importazione e all'esportazione di beni e servizi continuano ad essere applicati in tutti gli altri aspetti, incluse le leggi e i regolamenti sulla biosicurezza e la quarantena. 6. Gli Stati membri possono esentare dall'imposta sul valore aggiunto ogni contributo in natura da essi versato allo SKAO.