(Allegato A-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                         Rivendita di merci 
 
    1. Le merci acquistate o importate a norma  dell'Articolo  5  non
possono essere vendute, donate, date a noleggio o  altrimenti  cedute
nel territorio di uno Stato Membro, a meno che detto Stato Membro non
sia stato informato in anticipo e siano stati pagati tutti i  dazi  e
le tasse pertinenti e siano  state  rispettate  tutte  le  condizioni
concordate con tale Stato Membro. 
    2. I dazi e le tasse da pagare sono calcolati dallo Stato  Membro
in base alle aliquote vigenti e al valore dei beni al  momento  della
cessione. Lo Stato  Membro  deve  fornire  allo  SKAO  le  necessarie
istruzioni relative alla procedura da seguire.