Articolo 6 Rivendita di merci 1. Le merci acquistate o importate a norma dell'Articolo 5 non possono essere vendute, donate, date a noleggio o altrimenti cedute nel territorio di uno Stato Membro, a meno che detto Stato Membro non sia stato informato in anticipo e siano stati pagati tutti i dazi e le tasse pertinenti e siano state rispettate tutte le condizioni concordate con tale Stato Membro. 2. I dazi e le tasse da pagare sono calcolati dallo Stato Membro in base alle aliquote vigenti e al valore dei beni al momento della cessione. Lo Stato Membro deve fornire allo SKAO le necessarie istruzioni relative alla procedura da seguire.