(Allegato A-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                Privilegi e immunita' del Personale, 
                   compreso il Direttore Generale 
 
    1. Il Direttore Generale e tutto il personale che svolge  le  sue
funzioni in uno Stato Membro, insieme ai membri della  sua  famiglia,
eccetto il caso in cui l'immunita' sia stata revocata  dall'autorita'
competente di cui all'Articolo 11,  gode  dei  seguenti  privilegi  e
immunita': 
      (a) immunita' dai procedimenti giudiziari in relazione a  tutti
gli atti da loro compiuti nella loro  veste  ufficiale,  comprese  le
parole pronunciate o scritte. Tale immunita'  continuera'  ad  essere
accordata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro  con  SKAO.
Questa immunita' non si  applica  alle  infrazioni  al  codice  della
strada e ai danni derivanti da un veicolo da loro guidato; 
      (b)   le   stesse   esenzioni   dalle   misure   che   limitano
l'immigrazione e dalla registrazione governativa degli stranieri  che
sono  generalmente   concesse   ai   membri   del   personale   delle
organizzazioni internazionali; 
      (c) esenzione dal servizio pubblico obbligatorio; 
      (d) inviolabilita' di tutti i loro documenti ufficiali relativi
all'esercizio  della  loro  funzione  nell'ambito   delle   Attivita'
Ufficiali dello SKAO; 
      (e) gli stipendi e gli emolumenti, ma  non  le  pensioni  e  le
rendite vitalizie, corrisposti dallo SKAO al suo Direttore Generale e
al Personale in relazione al  loro  servizio  attivo  con  SKAO  sono
esenti dall'imposta nazionale sul reddito; 
      (f) nel caso in cui lo SKAO costituisca un  proprio  regime  di
previdenza sociale, il suo Direttore Generale  e  il  Personale  sono
esentati  da  tutti  i  contributi  obbligatori  agli  organismi   di
previdenza sociale nazionali e non hanno  diritto  a  tali  benefici,
previo accordo tra lo SKAO e i Membri; e 
      (g) il diritto di importare in esenzione  doganale  il  proprio
mobilio e gli effetti personali (compreso almeno un veicolo a motore)
al momento della prima assunzione e il diritto, alla cessazione delle
loro funzioni, di esportare in esenzione doganale il proprio  mobilio
e gli effetti personali,  nel  rispetto  in  entrambi  i  casi  delle
condizioni che regolano la cessione di beni  importati  in  esenzione
nello Stato Membro e delle restrizioni generali applicate negli Stati
Membri alle importazioni e alle esportazioni. 
    2. Nessuno Stato membro e' tenuto a estendere i  privilegi  e  le
immunita' di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettere  b),  c),
e), f) e g) ai propri cittadini o residenti permanenti.