Articolo 8 Privilegi e immunita' dei Rappresentanti 1. I rappresentanti che assolvono alle loro funzioni in uno Stato Membro, e ad eccezione dei casi particolari in cui tale immunita' sia stata revocata dall'autorita' competente di cui all'articolo 11, godono dei seguenti privilegi e immunita': (a) immunita' dai procedimenti giudiziari in relazione a tutti gli atti da loro compiuti nella loro veste ufficiale, comprese le parole pronunciate o scritte. Tale immunita' continuera' ad essere accordata anche dopo la cessazione dalla carica di Rappresentante. Detta immunita' non si applica alle infrazioni al codice della strada e ai danni provocati da un veicolo da loro guidato; (b) inviolabilita' di tutti i loro documenti ufficiali relativi all'esercizio delle loro funzioni nell'ambito delle Attivita' Ufficiali dello SKAO; e (c) gli Stati Membri adottano le misure necessarie per facilitare la libera circolazione dei Rappresentanti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente alla normativa nazionale. 2. Lo SKAO fornira' adeguata documentazione di accreditamento o di autorizzazione ai Rappresentanti. 3. Nessuno Stato membro e' tenuto a estendere i privilegi e le immunita' di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera c), ai propri cittadini o residenti permanenti.