(Allegato A-art. 8)
                             Articolo 8 
 
              Privilegi e immunita' dei Rappresentanti 
 
    1. I rappresentanti che assolvono alle loro funzioni in uno Stato
Membro, e ad eccezione dei casi particolari in cui tale immunita' sia
stata revocata dall'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  11,
godono dei seguenti privilegi e immunita': 
      (a) immunita' dai procedimenti giudiziari in relazione a  tutti
gli atti da loro compiuti nella loro  veste  ufficiale,  comprese  le
parole pronunciate o scritte. Tale immunita'  continuera'  ad  essere
accordata anche dopo la cessazione dalla  carica  di  Rappresentante.
Detta immunita' non si applica alle infrazioni al codice della strada
e ai danni provocati da un veicolo da loro guidato; 
      (b) inviolabilita' di tutti i loro documenti ufficiali relativi
all'esercizio  delle  loro  funzioni  nell'ambito   delle   Attivita'
Ufficiali dello SKAO; e 
      (c)  gli  Stati  Membri  adottano  le  misure  necessarie   per
facilitare la libera circolazione dei  Rappresentanti  nell'esercizio
delle loro funzioni, conformemente alla normativa nazionale. 
    2. Lo SKAO fornira' adeguata documentazione di  accreditamento  o
di autorizzazione ai Rappresentanti. 
    3. Nessuno Stato membro e' tenuto a estendere i  privilegi  e  le
immunita' di cui al presente articolo, paragrafo 1,  lettera  c),  ai
propri cittadini o residenti permanenti.