(Allegato A-art. 9)
                             Articolo 9 
 
                             Gli Esperti 
 
    1.  Gli  Esperti  godono  dell'inviolabilita'  di  tutti  i  loro
documenti ufficiali nella misura necessaria per lo svolgimento  delle
loro  funzioni  per  conto  dello  SKAO,  incluso  durante  i  viaggi
effettuati nello svolgimento delle loro funzioni. 
    2. Gli Stati Membri adottano le misure necessarie per  facilitare
la  libera  circolazione  degli  Esperti  nell'esercizio  delle  loro
funzioni, conformemente alla normativa nazionale.