Articolo 9 Gli Esperti 1. Gli Esperti godono dell'inviolabilita' di tutti i loro documenti ufficiali nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni per conto dello SKAO, incluso durante i viaggi effettuati nello svolgimento delle loro funzioni. 2. Gli Stati Membri adottano le misure necessarie per facilitare la libera circolazione degli Esperti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente alla normativa nazionale.