(Allegato B-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                       Piano di finanziamento 
 
    1. Ciascun piano  di  finanziamento  e'  approvato  con  il  voto
unanime del Consiglio. 
    2. Ogni Membro e Membro  Associato  contribuira'  secondo  quanto
previsto dal Programma di finanziamento. 
    3. Un piano di contribuzione  finanziaria  iniziale  deve  essere
approvato all'unanimita' nel corso della prima riunione del Consiglio
o, successivamente e non appena opportuno. 
    4. I contributi finanziari dei Membri e dei Membri Associati sono
eseguiti secondo un metodo descritto nel programma  di  finanziamento
pertinente. 
    5. Il Direttore Generale dovra'  presentare,  per  l'approvazione
del Consiglio, un piano di pagamento al fine di individuare la  quota
contanti di contribuzione minima, nonche' i termini e  le  condizioni
per eventuali altri pagamenti che devono essere effettuati dai Membri
e dai Membri Associati per un periodo prescritto. I Membri e i Membri
Associati sono tenuti a versare  contributi  in  contante  in  minima
parte. 
    6. Se i contributi finanziari che un Membro o un Membro Associato
intende finanziare in base al relativo  piano  di  finanziamento  non
sono allineati al calendario dei pagamenti di cui al paragrafo 5  del
presente Articolo, un adeguato profilo  dei  contributi  deve  essere
concordato con il  Direttore  Generale  prima  dell'approvazione  del
piano di pagamento del Consiglio. Il Direttore Generale terra'  conto
di tali disposizioni nei successivi piani di pagamento. 
    7. I Membri e i Membri  Associati  possono  apportare  contributi
volontari  in  aggiunta  a   quelli   previsti   nel   programma   di
finanziamento.