(Allegato B-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                     Partecipazione al progetto 
 
    1. A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della  convenzione,  le
norme e i regolamenti  concernenti  le  quote  di  partecipazione  al
progetto sono approvati con decisione del Consiglio. 
    2. La proporzione dei contributi finanziari versati dai Membri  e
dai Membri Associati alle operazioni, che comprende i  costi  per  le
operazioni,  gli  ammodernamenti  e  la  dismissione,  e'  pari  alla
proporzione dei contributi finanziari alla costruzione. I  contributi
finanziari che causano la disuguaglianza  della  quota  proporzionale
per la costruzione  e  le  operazioni  e  le  relative  modalita'  di
erogazione dei contributi stessi, sono consentiti solo  se  approvati
dal Consiglio.