(Allegato B-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                      Approvazione dei bilanci 
 
    1. Per l'approvazione dei  bilanci  da  parte  del  Consiglio  e'
necessaria una doppia maggioranza. 
    2. Si definisce doppia maggioranza  quando  la  stessa  decisione
viene approvata sia a maggioranza  di  due  terzi  in  base  al  voto
ponderato, che a maggioranza di  due  terzi  in  base  al  numero  di
delegati presenti e votanti. 
    3. Il voto ponderato e' definito come l'uso dei diritti  di  voto
di ciascun Membro per il processo decisionale. Il diritto di voto  e'
determinato dalla quota di progetto attuale di ciascun  Membro,  come
prescritto nel Programma di finanziamento.