(Allegato B-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                            Paesi ospiti 
 
    1. I beni e le infrastrutture messe a disposizione  da  un  paese
ospitante in conformita' ad un accordo di sede concluso tra un  paese
ospitante e lo SKAO e incorporate in  SKA-1  o  fasi  successive  del
progetto SKA, sono valutate secondo una metodologia concordata tra il
paese ospitante e lo SKAO e approvata dal Consiglio. 
    2. Il valore delle infrastrutture e dei beni messi a disposizione
e integrati a norma del  paragrafo  1  del  presente  articolo  viene
accreditato dal Consiglio quale contributo finanziario al bilancio di
costruzione di  una  fase  successiva  a  SKA-1,  salvo  diversamente
concordato con tale Paese.