(Convenzione Quadro-art. 17)
  Articolo 17 - Cooperazione nelle attivita' di controllo 
 
  Le Parti si  impegnano  a  cooperare  tra  loro  ed  attraverso  il
Consiglio d'Europa nel perseguire gli obiettivi ed i  principi  della
presente   Convenzione   e,   in   particolare,   a   promuovere   il
riconoscimento del patrimonio comune europeo: 
    a. mettendo in opera strategie di collaborazione coerenti con  le
priorita' identificate attraverso il processo di monitoraggio; 
    b. promuovendo  attivita'  multilaterali  e  transfrontaliere,  e
sviluppando reti per la cooperazione regionale  al  fine  di  attuare
queste strategie; 
    c.  scambiando,  sviluppando,   codificando   e   garantendo   la
diffusione di buone prassi; 
    d. informando l'opinione pubblica sugli obiettivi e  l'esecuzione
della presente Convenzione 
  Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi
finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.