(Convenzione Quadro-art. 20)
  Articolo 20 - Applicazione territoriale 
 
    a. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma  o  all'atto  del
deposito  del   relativo   strumento   di   ratifica,   accettazione,
approvazione o adesione, specificare il territorio o  i  territori  a
cui la presente Convenzione si applichera'. 
    b.  Qualsiasi  Stato,  in  qualsiasi   data   successiva,   puo',
attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario  Generale  del
Consiglio   d'Europa,   estendere   l'applicazione   della   presente
Convenzione  a   qualunque   altro   territorio   specificato   nella
dichiarazione. Per tale territorio, la Convenzione entrera' in vigore
il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo  di  tre
mesi successivi alla data della ricevuta  di  tale  dichiarazione  da
parte del Segretario Generale. 
    c. Qualsiasi dichiarazione fatta in ottemperanza ai due paragrafi
precedenti potra', rispetto a  qualunque  territorio  specificato  in
tale dichiarazione, essere ritirata tramite notifica  indirizzata  al
Segretario Generale. Il ritiro entrera' in vigore il primo giorno del
mese successivo al decorso di un periodo di sei mesi successivi  alla
data  della  ricevuta  di  tale  notifica  da  parte  del  Segretario
Generale.