(Accordo di partenariato-art. 1)
 
                       ACCORDO DI PARTENARIATO 
sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
        membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra 
 
  L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione», 
  e 
  IL REGNO DEL BELGIO, 
  LA REPUBBLICA DI BULGARIA, 
  LA REPUBBLICA CECA, 
  IL REGNO DI DANIMARCA, 
  LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 
  LA REPUBBLICA DI ESTONIA, 
  L'IRLANDA, 
  LA REPUBBLICA ELLENICA, 
  IL REGNO DI SPAGNA, 
  LA REPUBBLICA FRANCESE, 
  LA REPUBBLICA DI CROAZIA, 
  LA REPUBBLICA ITALIANA, 
  LA REPUBBLICA DI CIPRO, 
  LA REPUBBLICA DI LETTONIA, 
  LA REPUBBLICA DI LITUANIA, 
  IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, 
  L'UNGHERIA 
  LA REPUBBLICA DI MALTA, 
  IL REGNO DEI PAESI BASSI, 
  LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, 
  LA REPUBBLICA DI POLONIA, 
  LA REPUBBLICA PORTOGHESE, 
  LA ROMANIA, 
  LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, 
  LA REPUBBLICA SLOVACCA, 
  LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, 
  IL REGNO DI SVEZIA, 
  IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 
  Stati membri dell'Unione europea, in seguito denominati gli  «Stati
membri», 
  da una parte, e 
  LA NUOVA ZELANDA 
  dall'altra, 
  in seguito denominati «le parti», 
  CONSIDERANDO  i  valori  comuni  e  gli  stretti  legami   storici,
politici, economici e culturali che le uniscono; 
  ACCOGLIENDO con favore  i  progressi  compiuti  nello  sviluppo  di
relazioni reciprocamente vantaggiose dopo l'adozione, il 21 settembre
2007, della dichiarazione comune sulle relazioni  e  la  cooperazione
tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda; 
  RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare le finalita' e i principi
della Carta delle Nazioni Unite («Carta dell'ONU») e a rafforzare  il
ruolo dell'ONU; 
  RIAFFERMANDO  il  loro  fermo  impegno  a  rispettare  i   principi
democratici  e  i  diritti  umani   enunciati   nella   Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo  e  in  altri  pertinenti  strumenti
internazionali in materia di diritti umani, nonche' i principi  dello
Stato di diritto e della buona governance; 
  RICONOSCENDO il particolare impegno del governo della Nuova Zelanda
a favore dei principi del  trattato  di  Waitangi;  SOTTOLINEANDO  la
natura globale delle loro relazioni  e  l'importanza  di  fornire  un
quadro coerente per promuoverne lo sviluppo; 
  ESPRIMENDO la comune volonta'  di  elevare  le  loro  relazioni  al
livello di un partenariato rafforzato; 
  CONFERMANDO il desiderio di intensificare e sviluppare  il  dialogo
politico e la cooperazione; 
  DETERMINATE  a  consolidare,  approfondire   e   diversificare   la
cooperazione nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale,
regionale e mondiale e sulla base di mutui vantaggi; 
  RICONOSCENDO la necessita' di una maggiore cooperazione nel settore
della giustizia, liberta' e sicurezza; 
  RICONOSCENDO  il  loro  desiderio   di   promuovere   lo   sviluppo
sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale; 
  RICONOSCENDO ULTERIORMENTE il  comune  interesse  a  promuovere  la
comprensione reciproca e forti legami interper­sonali, anche mediante
il turismo, accordi reciproci in virtu' dei quali i  giovani  possano
soggiornare in altri paesi alternando periodi di lavoro e di studio e
altri soggiorni di breve durata; 
  RIBADENDO il loro fermo impegno a promuovere la crescita economica,
la governance economica  globale,  la  stabilita'  finanziaria  e  il
multilateralismo efficace; RIBADENDO il loro impegno a cooperare  per
promuovere la pace e la sicurezza internazionali; 
  PARTENDO dagli accordi conclusi tra l'Unione e  la  Nuova  Zelanda,
segnatamente  in  materia  di  gestione  delle   crisi,   scienza   e
tecnologia, servizi aerei, procedure di valutazione della conformita'
e misure sanitarie; 
  PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidessero,
nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici  nel
settore della liberta', della sicurezza e della giustizia che debbano
essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V,  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  le  disposizioni  di
tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno  Unito  e/o
l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito  e/o
all'Irlanda  per  quanto  concerne  le  loro   rispettive   relazioni
bilaterali precedenti, non notifichi  alla  Nuova  Zelanda  che  tali
accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in
quanto parte dell'Unione, confor­memente al protocollo  n.  21  sulla
posizione del Regno Unito e  dell'Irlanda  rispetto  allo  spazio  di
liberta', sicurezza e giustizia,  allegato  al  trattato  sull'Unione
europea  e  al  trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea.
Analogamente, eventuali  successive  misure  interne  all'Unione  che
dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al  fine
di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il  Regno
Unito e/o per l'Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato
il desiderio  di  partecipare  a  tali  misure  o  di  accettarle  in
conformita' con il protocollo  n.  21.  Rilevando  inoltre  che  tali
futuri  accordi  o  tali  successive   misure   interne   dell'Unione
rientrerebbero nel campo di applicazione del protocollo n.  22  sulla
posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati, 
  HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
 
                             Articolo 1 
 
                       Finalita' dell'accordo 
 
  La finalita' del presente accordo  e'  instaurare  un  partenariato
rafforzato tra le parti e approfondire e promuovere  la  cooperazione
sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere  valori
condivisi e principi comuni, anche intensificando il dialogo ad  alto
livello.