Articolo 10 Corte penale internazionale 1. Le parti ribadiscono che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale. 2. Nel promuovere il rafforzamento della pace e della giustizia internazionale, le parti ribadiscono la loro determinazione: a) a prendere misure per attuare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale («statuto di Roma») e relativi strumenti, secondo il caso; b) a condividere l'esperienza con i partner regionali nell'adottare gli adattamenti giuridici necessari per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma, e c) a cooperare per promuovere l'obiettivo dell'universalita' e integrita' dello statuto di Roma.