(Accordo di partenariato-art. 10)
 
                             Articolo 10 
 
                     Corte penale internazionale 
 
  1. Le parti ribadiscono che i crimini piu' gravi, motivo di allarme
per  la  comunita'  internazionale  nel  suo  complesso,  non  devono
rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con  provvedimenti
a livello nazionale e internazionale, anche presso  la  Corte  penale
internazionale. 
  2. Nel promuovere il rafforzamento della  pace  e  della  giustizia
internazionale, le parti ribadiscono la loro determi­nazione: 
  a) a prendere misure per attuare lo statuto  di  Roma  della  Corte
penale internazionale  («statuto  di  Roma»)  e  relativi  strumenti,
secondo il caso; 
  b) a condividere l'esperienza con i partner regionali nell'adottare
gli adattamenti giuridici necessari per la ratifica e  l'applicazione
dello statuto di Roma, e 
  c) a cooperare  per  promuovere  l'obiettivo  dell'universalita'  e
integrita' dello statuto di Roma.