Articolo 11 Cooperazione nella lotta contro il terrorismo 1. Le parti ribadiscono l'importanza di contrastare il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare la Carta dell'ONU e le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del diritto in materia di diritti umani, del diritto dei rifugiati e del diritto internazionale umanitario. 2. In questo quadro e tenuto conto della strategia globale dell'ONU contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale dell'ONU dell'8 settembre 2006, le parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo, in particolare: a) nell'ambito della piena attuazione delle risoluzioni 1267, 1373 e 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altre risoluzioni e strumenti internazionali applicabili; b) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; c) scambiando pareri: i) sui mezzi e metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione; ii) sulla prevenzione del terrorismo e iii) sulle migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo; d) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il suo quadro giuridico e adoperandosi per accelerare la conclusione di una convenzione globale contro il terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU; e) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri dell'ONU ai fini di un'attuazione efficace, con tutti i mezzi opportuni, della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite. 3. Le parti ribadiscono l'impegno nei confronti delle norme internazionali del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) per combattere il finanziamento del terrorismo. 4. Le parti ribadiscono l'impegno a collaborare per prestare assistenza allo sviluppo delle capacita' antiterrorismo di altri Stati che necessitino risorse e competenze per prevenire e contrastare l'attivita' terroristica, anche nel quadro del forum globale antiterrorismo (GCFT).