(Accordo di partenariato-art. 11)
 
                             Articolo 11 
 
            Cooperazione nella lotta contro il terrorismo 
 
  1. Le parti ribadiscono l'importanza di contrastare  il  terrorismo
nel  pieno   rispetto   dello   Stato   di   diritto,   del   diritto
internazionale, in particolare la Carta  dell'ONU  e  le  risoluzioni
pertinenti del  Consiglio  di  sicurezza  dell'ONU,  del  diritto  in
materia di diritti umani, del diritto dei  rifugiati  e  del  diritto
internazionale umanitario. 
  2. In questo quadro e tenuto conto della strategia globale dell'ONU
contro il terrorismo di cui alla  risoluzione  60/288  dell'Assemblea
generale dell'ONU dell'8  settembre  2006,  le  parti  convengono  di
cooperare nella prevenzione e repressione degli atti  di  terrorismo,
in particolare: 
  a) nell'ambito della piena attuazione delle risoluzioni 1267,  1373
e 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altre  risoluzioni  e
strumenti internazionali applicabili; 
  b) scambiando informazioni sui gruppi  terroristici  e  sulle  loro
reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; 
  c) scambiando pareri: 
    i) sui mezzi e metodi utilizzati per contrastare  il  terrorismo,
anche dal punto di vista tecnico e della formazione; 
    ii) sulla prevenzione del terrorismo e 
    iii)  sulle  migliori  pratiche  relativamente  alla  tutela  dei
diritti umani nella lotta contro il terrorismo; 
  d) collaborando per rafforzare  il  consenso  internazionale  sulla
lotta contro il terrorismo e il suo quadro giuridico  e  adoperandosi
per accelerare la conclusione di una convenzione  globale  contro  il
terrorismo  internazionale  che  completi   gli   attuali   strumenti
antiterrorismo dell'ONU; 
  e) promuovendo la cooperazione tra gli  Stati  membri  dell'ONU  ai
fini di un'attuazione efficace, con tutti i  mezzi  opportuni,  della
strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite. 
  3.  Le  parti  ribadiscono  l'impegno  nei  confronti  delle  norme
internazionali  del  Gruppo  di  azione  finanziaria  interna­zionale
(GAFI) per combattere il finanziamento del terrorismo. 
  4. Le  parti  ribadiscono  l'impegno  a  collaborare  per  prestare
assistenza allo sviluppo  delle  capacita'  antiterrorismo  di  altri
Stati  che  necessitino  risorse  e  competenze   per   prevenire   e
contrastare l'attivita' terroristica,  anche  nel  quadro  del  forum
globale antiterrorismo (GCFT).