(Accordo di partenariato-art. 14)
 
                             Articolo 14 
 
     Dialogo in materia economica, commerciale e di investimenti 
 
  1. Le parti  si  impegnano  a  dialogare  e  cooperare  in  materia
economica, commerciale e di investimenti  al  fine  di  agevolare  il
commercio e  i  flussi  di  investimenti  bilaterali.  Nel  contempo,
riconoscendo l'importanza di perseguire questo obiettivo  tramite  un
sistema commerciale multilaterale regolamentato, le parti  confermano
il loro impegno  a  collaborare  con  l'Organizzazione  mondiale  del
commercio (OMC) per una maggiore liberalizzazione degli scambi. 
  2.  Le  parti  convengono  di   promuovere   la   condivisione   di
informazioni ed esperienze  sulle  rispettive  politiche  e  tendenze
macroeconomiche,   compreso   lo   scambio   di   informazioni    sul
coordinamento   delle   politiche   economiche   nell'ambito    della
cooperazione e dell'integrazione economica regionali. 
  3. Le parti avviano un dialogo  concreto  volto  a  promuovere  gli
scambi di beni, ivi  compresi  prodotti  agricoli  e  altri  prodotti
primari, materie prime, manufatti e prodotti ad alto valore aggiunto.
Le parti riconoscono  che  un  approccio  trasparente  e  basato  sul
mercato  e'  la  via  migliore  per  creare  un  ambiente  favorevole
all'investimento nella produzione e nel commercio di tali prodotti  e
per promuoverne una distribuzione e un uso efficienti. 
  4. Le parti avviano un dialogo  concreto  volto  a  promuovere  gli
scambi  bilaterali  di  servizi  e  a  condividere  informazioni   ed
esperienze sui rispettivi quadri di vigilanza.  Le  parti  convengono
altresi' di rafforzare  la  cooperazione  al  fine  di  migliorare  i
sistemi  contabili,  di  revisione  dei  conti,  di  vigilanza  e  di
regolamentazione nei settori  bancario  e  assicurativo  e  in  altri
comparti del settore finanziario. 
  5. Le parti incentivano lo sviluppo  di  un  contesto  attraente  e
stabile per  gli  investimenti  bilaterali  tramite  un  dialogo  che
favorisca la comprensione reciproca e la cooperazione in  materia  di
investimenti,  ricerchi  meccanismi  per  agevolare   i   flussi   di
investimenti e promuova norme stabili, trasparenti e accessibili  per
gli investitori. 
  6.  Le  parti  si  informano  reciprocamente  degli  sviluppi   del
commercio  bilaterale  e  internazionale,  degli  aspetti  di   altre
politiche connessi  agli  investimenti  e  agli  scambi,  compresi  i
rispettivi  approcci  agli  accordi  di  libero  scambio   (ALS),   i
rispettivi programmi in materia  di  ALS  e  le  questioni  normative
connesse, che potrebbero incidere sugli scambi e  sugli  investimenti
bilaterali. 
  7. Il dialogo e la cooperazione in materia di scambi e investimenti
si svolgeranno in particolare tramite: 
  a) un dialogo annuale di politica commerciale  a  livello  di  alti
funzionari, integrato da incontri ministeriali sul commercio,  quando
stabilito dalle parti; 
  b) un dialogo annuale sul commercio di prodotti agricoli; 
  c) altri scambi settoriali, quando stabilito dalle parti. 
  8. Le parti si impegnano  a  cooperare  per  assicurare  condizioni
favorevoli all'intensificazione degli  scambi  e  degli  investimenti
reciproci, promuovendoli  anche  tramite  la  negoziazione  di  nuovi
accordi, ove cio' sia fattibile.