Articolo 17 Ostacoli tecnici agli scambi 1. Le parti concordano che la maggiore compatibilita' tra norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita' e' una condizione essenziale per agevolare lo scambio di beni. 2. Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi e a tal fine concordano di cooperare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e tramite l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformita' tra la Comunita' europea e la Nuova Zelanda firmato a Wellington il 25 giugno 1998.