(Accordo di partenariato-art. 17)
 
                             Articolo 17 
 
                    Ostacoli tecnici agli scambi 
 
  1. Le parti concordano che la maggiore  compatibilita'  tra  norme,
regolamenti tecnici e procedure di valutazione della  conformita'  e'
una condizione essenziale per agevolare lo scambio di beni. 
  2. Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a  ridurre  gli
ostacoli tecnici agli scambi e a tal fine concordano di cooperare nel
quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e  tramite
l'accordo sul reciproco ricono­scimento  in  materia  di  valutazione
della conformita' tra la Comunita' europea e la Nuova Zelanda firmato
a Wellington il 25 giugno 1998.