Articolo 18 Politica della concorrenza Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere la concorrenza nelle attivita' economiche tramite le rispettive leggi e normative a riguardo. Le parti convengono di condividere le informazioni sulla politica della concorrenza e gli aspetti connessi e di promuovere la cooperazione tra le rispettive autorita' della concorrenza.