(Accordo di partenariato-art. 19)
 
                             Articolo 19 
 
                          Appalti pubblici 
 
  1. Le parti ribadiscono l'impegno a favore di procedure di  appalto
aperte e trasparenti che, fatti salvi  gli  obblighi  internazionali,
promuovano  il  principio  di  economicita',  la  competitivita'  dei
mercati e pratiche di acquisto non discrimi­natorie, favorendo  cosi'
gli scambi commerciali reciproci. 
  2.  Le  parti  concordano  di  rafforzare  le   consultazioni,   la
cooperazione e gli scambi di esperienze e buone pratiche nel  settore
degli  appalti  pubblici  sulle  questioni  di  interesse  reciproco,
compresi i rispettivi quadri normativi. 
  3. Le parti concordano di esplorare  le  modalita'  per  promuovere
ulteriormente l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti  pubblici
e di condividere opinioni in merito alle misure e alle  pratiche  che
potrebbero pregiudicare gli scambi nel settore degli appalti.