(Accordo di partenariato-art. 20)
 
                             Articolo 20 
 
                            Materie prime 
 
  1. Le parti si impegneranno  a  promuovere  la  cooperazione  sulle
questioni relative alle materie prime tramite il dialogo bilaterale o
nei    pertinenti    consessi    plurilaterali    o    organizzazioni
internazionali, su richiesta di una di esse. Tale  cooperazione  mira
soprattutto a eliminare gli ostacoli agli scambi  di  materie  prime,
rafforzandone il commercio globale  regolamentato  e  promuovendo  la
trasparenza dei mercati mondiali di questo settore. 
  2. Possono costituire materia di cooperazione, ad esempio: 
  a)  le  questioni  in  materia  di  offerta  e  domanda,  commercio
bilaterale e investimenti,  come  pure  altre  materie  di  interesse
derivanti dal commercio internazionale; 
  b) gli ostacoli tariffari e non tariffari agli  scambi  di  materie
prime, ai servizi connessi e agli investimenti; 
  c) i quadri normativi delle parti e 
  d)  le  buone  pratiche  in  relazione  allo  sviluppo  sostenibile
dell'industria  mineraria,  comprese  la   politica   mineraria,   le
procedure  per  il  rilascio  delle  licenze  e   la   pianificazione
territoriale.