(Accordo di partenariato-art. 25)
 
                             Articolo 25 
 
                  Commercio e sviluppo sostenibile 
 
  1.  Le  parti  riconoscono  il  contributo   che   puo'   apportare
all'obiettivo dello sviluppo sostenibile la promozione  di  politiche
commerciali, ambientali e del lavoro che si sostengano  a  vicenda  e
ribadiscono l'impegno a promuovere il commercio e gli investimenti  a
livello globale e bilaterale in modo da concorrere a quell'obiettivo. 
  2. Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di  fissare  i
loro livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro  e
di adottare o  modificare  le  pertinenti  politiche  e  disposizioni
legislative, coerentemente con gli impegni assunti in relazione  alle
norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale. 
  3. Le parti riconoscono  che  non  e'  opportuno  incoraggiare  gli
scambi o gli investimenti abbassando  o  proponendo  di  abbassare  i
livelli di protezione offerti dalla legislazione interna  in  materia
di ambiente o di lavoro. Le parti riconoscono che  non  e'  parimenti
opportuno usare la  legislazione,  le  politiche  e  le  pratiche  in
materia di ambiente o di lavoro per finalita' protezionistiche. 
  4. Le parti condividono informazioni ed esperienze sulle iniziative
volte a promuovere la coerenza  e  le  reciproche  sinergie  tra  gli
obiettivi commerciali, sociali e ambientali, anche in  settori  quali
la  responsabilita'  sociale  delle  imprese,  i  beni  e  i  servizi
ambientali, i prodotti e le  tecnologie  rispettosi  del  clima  e  i
sistemi di garanzia della sostenibilita', nonche' negli altri aspetti
di cui al titolo VIII, e rafforzano il dialogo e la  cooperazione  su
eventuali  questioni  di  sviluppo  sostenibile  nel   quadro   delle
relazioni commerciali.