Articolo 3 Dialogo 1. Le parti convengono di intensificare il dialogo regolare in tutti i settori disciplinati dal presente accordo in vista di realizzarne la finalita'. 2. Il dialogo tra le parti si svolge tramite contatti, scambi e consultazioni a tutti i livelli, in particolare nelle seguenti forme: a) vertici a livello di leader, da tenersi regolarmente ogni qualvolta le parti lo ritengano necessario; b) consultazioni e visite a livello ministeriale, nelle occasioni e nelle sedi stabilite dalle parti; c) consultazioni a livello di ministri degli esteri organizzate a cadenza regolare, se possibile una volta all'anno; d) riunioni a livello di alti funzionari per consultazioni su questioni di interesse reciproco o incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali; e) dialoghi settoriali su questioni di interesse comune; f) scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento della Nuova Zelanda.