(Accordo di partenariato-art. 3)
 
                             Articolo 3 
 
                               Dialogo 
 
  1. Le parti convengono di  intensificare  il  dialogo  regolare  in
tutti i  settori  disciplinati  dal  presente  accordo  in  vista  di
realizzarne la finalita'. 
  2. Il dialogo tra le parti si svolge  tramite  contatti,  scambi  e
consultazioni a tutti i livelli, in particolare nelle seguenti forme: 
  a) vertici a  livello  di  leader,  da  tenersi  regolarmente  ogni
qualvolta le parti lo ritengano necessario; 
  b) consultazioni e visite a livello ministeriale, nelle occasioni e
nelle sedi stabilite dalle parti; 
  c) consultazioni a livello di ministri degli esteri  organizzate  a
cadenza regolare, se possibile una volta all'anno; 
  d) riunioni a livello  di  alti  funzionari  per  consultazioni  su
questioni  di  interesse  reciproco  o   incontri   informativi   sui
principali sviluppi internazionali e nazionali; 
  e) dialoghi settoriali su questioni di interesse comune; 
  f) scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e il  Parlamento
della Nuova Zelanda.