Articolo 31 Lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione 1. Le parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere la criminalita' organizzata transnazionale, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le operazioni illecite adempiendo pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresi quelli di cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione. 2. Le parti promuovono l'attuazione della Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottata il 15 novembre 2000. 3. Le parti promuovono altresi' l'attuazione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata il 31 ottobre 2002, tenendo conto dei principi di trasparenza e di partecipazione della societa' civile.