(Accordo di partenariato-art. 31)
 
                             Articolo 31 
 
      Lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione 
 
  1. Le parti ribadiscono  l'impegno  a  cooperare  per  prevenire  e
combattere la criminalita' organizzata  transnazionale,  economica  e
finanziaria,  la  corruzione,  la  contraffazione  e  le   operazioni
illecite  adempiendo  pienamente  ai  loro  obblighi   internazionali
reciproci in tale settore, compresi quelli di cooperazione  effettiva
per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione. 
  2. Le parti  promuovono  l'attuazione  della  Convenzione  dell'ONU
contro il crimine organizzato transnazionale, adottata il 15 novembre
2000. 
  3. Le parti  promuovono  altresi'  l'attuazione  della  Convenzione
dell'ONU contro la corruzione, adottata il 31 ottobre  2002,  tenendo
conto dei principi di trasparenza e di partecipazione della  societa'
civile.