Articolo 32 Lotta contro le droghe illecite 1. Conformemente ai rispettivi poteri e alle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro le droghe illecite. 2. Le parti collaborano per smantellare le reti di criminalita' transnazionale responsabili del traffico di droga anche scambiando informazioni, organizzando formazioni o condividendo le pratiche migliori, comprese le tecniche investiĀgative speciali. Uno sforzo particolare e' volto a combattere la penetrazione della criminalita' organizzata nell'economia legale.