(Accordo di partenariato-art. 32)
 
                             Articolo 32 
 
                   Lotta contro le droghe illecite 
 
  1. Conformemente ai rispettivi poteri e alle rispettive competenze,
le  parti  collaborano  per  garantire  un  approccio  equilibrato  e
integrato nella lotta contro le droghe illecite. 
  2. Le parti collaborano per smantellare  le  reti  di  criminalita'
transnazionale responsabili del traffico di  droga  anche  scambiando
informazioni, organizzando  formazioni  o  condividendo  le  pratiche
migliori, comprese le tecniche investiĀ­gative  speciali.  Uno  sforzo
particolare e' volto a combattere la penetrazione della  criminalita'
organizzata nell'economia legale.