(Accordo di partenariato-art. 33)
 
                             Articolo 33 
 
              Lotta contro la criminalita' informatica 
 
  1. Le parti rafforzano la  cooperazione  al  fine  di  prevenire  e
combattere  la  criminalita'  ad  alta  tecnologia,   informatica   e
elettronica e  la  diffusione  di  contenuti  illeciti  su  internet,
compreso il materiale terroristico e  pedopornografico,  mediante  lo
scambio di informazioni ed esperienze  pratiche  nel  rispetto  delle
rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali  in
materia di diritti umani. 
  2. Le parti scambiano informazioni nei  settori  dell'istruzione  e
della formazione di investigatori  specializzati  nella  criminalita'
informatica, delle indagini sulla criminalita'  informatica  e  della
scienza forense digitale.