Articolo 33 Lotta contro la criminalita' informatica 1. Le parti rafforzano la cooperazione al fine di prevenire e combattere la criminalita' ad alta tecnologia, informatica e elettronica e la diffusione di contenuti illeciti su internet, compreso il materiale terroristico e pedopornografico, mediante lo scambio di informazioni ed esperienze pratiche nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani. 2. Le parti scambiano informazioni nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati nella criminalita' informatica, delle indagini sulla criminalita' informatica e della scienza forense digitale.