(Accordo di partenariato-art. 35)
 
                             Articolo 35 
 
                         Migrazione e asilo 
 
  1. Le parti ribadiscono  l'impegno  a  cooperare  e  a  condividere
opinioni in materia di migrazione, anche irregolare, tratta di esseri
umani, asilo, integrazione,  mobilita'  dei  lavoratori  e  sviluppo,
visti, sicurezza dei documenti,  dati  biometrici  e  gestione  delle
frontiere. 
  2. Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare  la
migrazione irregolare. A questo scopo: 
  a) la Nuova Zelanda accetta di riammettere tutti i  suoi  cittadini
presenti irregolarmente  sul  territorio  di  uno  Stato  membro,  su
richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita', e 
  b) ciascuno Stato  membro  accetta  di  riammettere  tutti  i  suoi
cittadini presenti irregolarmente sul territorio della Nuova Zelanda,
su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalita'.  In  linea
con i loro obblighi internazionali, tra  cui  quelli  previsti  dalla
convenzione  sull'aviazione  civile  internazionale,  firmata  il   7
dicembre 1944, gli Stati membri e  la  Nuova  Zelanda  forniscono  ai
propri cittadini documenti d'identita' appropriati a tal fine. 
  3.  Su  richiesta  di  una  di  esse,  le  parti   vaglieranno   la
possibilita' di concludere un accordo tra la Nuova Zelanda e l'Unione
europea  in  materia  di  riammissione  ai  sensi  dell'articolo  52,
paragrafo  1  del  presente  accordo.  Tale  accordo   prendera'   in
considerazione adeguate disposizioni per i cittadini di paesi terzi e
gli apolidi.