(Accordo di partenariato-art. 37)
 
                             Articolo 37 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1. Le parti convengono di cooperare al fine di migliorare  le  loro
relazioni  in  seguito  alla  decisione  della  Commissione   europea
sull'adeguata protezione dei dati  personali  da  parte  della  Nuova
Zelanda, e di assicurare un elevato livello di  protezione  dei  dati
personali in  conformita'  con  i  pertinenti  strumenti  e  standard
internazionali, ivi comprese le linee guida  dell'Organizzazione  per
la cooperazione e lo sviluppo  economico  («OCSE»)  sulla  protezione
della privacy e sui flussi transfrontalieri di dati personali. 
  2. Tale cooperazione puo' comprendere, tra l'altro, lo  scambio  di
informazioni  e  competenze.   Essa   puo'   comprendere   anche   la
cooperazione tra le controparti responsabili della  regolamentazione,
in organismi quali il gruppo di lavoro dell'OCSE sulla sicurezza e la
tutela della privacy nell'economia digitale e la rete globale per  la
protezione della privacy (Global Privacy Enforcement Network).