Articolo 43 Ambiente e risorse naturali 1. Le parti convengono di cooperare sulle questioni ambientali, compresa la gestione sostenibile delle risorse naturali. Obiettivo della cooperazione e' promuovere la protezione dell'ambiente e integrare considerazioni di ordine ambientale in settori pertinenti della cooperazione, anche in un contesto regionale e internazionale. 2. Le parti convengono che la cooperazione puo' svolgersi ricorrendo al dialogo, a workshop, seminari, conferenze, programmi e progetti di collaborazione, condivisione di informazioni e migliori prassi e scambi di esperti, anche a livello bilaterale o multilaterale. I temi e gli obiettivi della cooperazione sono individuati congiuntamente, su richiesta di una delle parti.