(Accordo di partenariato-art. 43)
 
                             Articolo 43 
 
                     Ambiente e risorse naturali 
 
  1. Le parti convengono di  cooperare  sulle  questioni  ambientali,
compresa la gestione sostenibile delle  risorse  naturali.  Obiettivo
della  cooperazione  e'  promuovere  la  protezione  dell'ambiente  e
integrare considerazioni di ordine ambientale in  settori  pertinenti
della cooperazione, anche in un contesto regionale e internazionale. 
  2.  Le  parti  convengono  che  la  cooperazione   puo'   svolgersi
ricorrendo al dialogo, a workshop, seminari, conferenze, programmi  e
progetti di collaborazione, condivisione di informazioni  e  migliori
prassi  e  scambi  di  esperti,  anche   a   livello   bilaterale   o
multilaterale.  I  temi  e  gli  obiettivi  della  cooperazione  sono
individuati congiuntamente, su richiesta di una delle parti.