(Accordo di partenariato-art. 44)
 
                             Articolo 44 
 
        Tutela e miglioramento della salute, e relative norme 
 
  1. Le parti convengono di rafforzare la  cooperazione  nel  settore
della  salute,   anche   nel   contesto   della   globalizzazione   e
dell'evoluzione  demografica.  Esse  si  sforzano  di  promuovere  la
cooperazione e gli scambi di informazioni ed esperienze sui  seguenti
temi: 
  a) protezione della salute; 
  b)  sorveglianza  delle  malattie  trasmissibili  (come   influenza
aviaria e focolai di malattie acute)  e  altre  attivita'  rientranti
nell'ambito di applicazione del regolamento sanitario  internazionale
(2005), comprese azioni  di  preparazione  contro  le  gravi  minacce
transfrontaliere, in particolare la pianificazione della preparazione
e la valutazione dei rischi; 
  c)  cooperazione  in  materia  di  norme  e  di  valutazione  della
conformita' per gestire la normativa e i rischi connessi ai  prodotti
(compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici); 
  d) questioni relative all'attuazione della convenzione  quadro  per
la lotta  contro  il  tabagismo  dell'Organizzazione  mondiale  della
sanita' («OMS»); 
  e)  questioni  relative  all'attuazione  del  codice  di   condotta
mondiale sul reclutamento del personale sanitario dell'OMS. 
  2. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere  e
applicare efficacemente, come opportuno, pratiche e  norme  sanitarie
riconosciute a livello internazionale. 
  3. Le forme  di  cooperazione  possono  comprendere,  tra  l'altro:
programmi e progetti specifici concordati  congiun­tamente,  dialogo,
cooperazione e  iniziative  su  temi  d'interesse  comune  a  livello
bilaterale o multilaterale.