(Accordo di partenariato-art. 45)
 
                             Articolo 45 
 
                        Cambiamenti climatici 
 
  1. Le parti riconoscono che i cambiamenti  climatici  rappresentano
una  pressante  preoccupazione  a  livello  mondiale   che   richiede
un'azione collettiva coerente con l'obiettivo generale  di  mantenere
l'aumento della temperatura media  globale  al  di  sotto  dei  2  °C
rispetto ai  livelli  preindustriali.  Nell'ambito  delle  rispettive
competenze, e fatte salve le discussioni in altri consessi, le  parti
convengono di cooperare nei settori di interesse comune  affrontando,
tra l'altro, aspetti quali: 
  a) la transizione verso economie a basse emissioni di gas a effetto
serra  mediante  strategie  e  azioni  di  attenuazione  adatte  alla
situazione nazionale, comprese strategie di crescita ecosostenibile; 
  b) la progettazione, l'attuazione e il funzionamento dei meccanismi
basati sul mercato, e in particolare dei  sistemi  di  scambio  delle
quote di emissione; 
  c) strumenti di  finanziamento  del  settore  pubblico  e  privato,
destinati all'azione per il clima; 
  d) la ricerca, lo  sviluppo  e  la  diffusione  di  tecnologie  che
consentano basse emissioni di gas a effetto serra; 
  e) il monitoraggio  delle  emissioni  di  gas  a  effetto  serra  e
l'analisi dei loro effetti, incluse la definizione e l'attuazione  di
strategie di adattamento, a seconda del caso. 
  2. Le parti convengono di collaborare ulteriormente sugli  sviluppi
internazionali in questo settore e,  in  particolare,  sui  progressi
verso l'adozione di un nuovo accordo internazionale  per  il  periodo
successivo al 2020 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni
Unite  sui  cambiamenti  climatici,  nonche'  sulle   iniziative   di
cooperazione comple­mentari che potrebbero contribuire a  colmare  il
divario esistente in materia di mitigazione entro il 2020.