(Accordo di partenariato-art. 48)
 
                             Articolo 48 
 
                              Trasporti 
 
  1. Le parti collaborano in tutti i settori rilevanti della politica
dei  trasporti,  compresa  la  politica  dei   trasporti   integrata,
nell'intento  di  migliorare  la  circolazione  delle  merci  e   dei
passeggeri, di promuovere la  sicurezza  dei  trasporti  marittimi  e
aerei e la tutela dell'ambiente, nonche' di rendere piu' efficienti i
rispettivi sistemi di trasporto. 
  2. La cooperazione e il dialogo fra  le  parti  in  questo  settore
mirano a promuovere: 
  a)  lo  scambio  di  informazioni  sulle  rispettive  politiche   e
pratiche; 
  b) il rafforzamento delle relazioni nel settore dell'aviazione  tra
l'Unione europea e la Nuova Zelanda al fine di: 
    i) un migliore accesso al mercato, a opportunita' di investimento
e alla liberalizzazione delle  clausole  di  proprieta'  e  controllo
degli operatori aerei negli accordi sui servizi  aerei  conformemente
alle politiche nazionali; 
    ii)  l'ampliamento  e  l'approfondimento  della  cooperazione  in
materia di regolamentazione nel settore della sicurezza aerea nonche'
della sicurezza e della regolamentazione economica dell'industria del
trasporto aereo; 
    iii) il sostegno  alla  convergenza  normativa  e  l'eliminazione
degli ostacoli all'attivita' delle imprese, nonche'  la  cooperazione
in materia di gestione del traffico aereo; 
  c) gli obiettivi di un  accesso  illimitato  ai  mercati  marittimi
internazionali e di scambi fondati su una leale concorrenza  su  base
commerciale; 
  d) il riconoscimento reciproco delle patenti di guida per i veicoli
a motore terrestri.