Articolo 49 Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura 1. Le parti convengono di favorire la cooperazione e il dialogo nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura. 2. I settori in cui possono essere presi in considerazione interventi a tal fine comprendono, tra l'altro, la politica agricola, la politica di sviluppo rurale, la struttura delle attivita' legate al suolo e le indicazioni geografiche. 3. Le parti convengono di cooperare, a livello nazionale e internazionale, sulla gestione sostenibile delle foreste e sulle pertinenti politiche e normative, comprese le misure per combattere il disboscamento illecito e il relativo commercio di legname, nonche' la promozione della buona governance nel settore forestale.