(Accordo di partenariato-art. 50)
 
                             Articolo 50 
 
                      Affari marittimi e pesca 
 
  1. Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione su questioni
di interesse comune in materia di pesca e affari marittimi. Le  parti
mirano a promuovere la conservazione a lungo termine  e  la  gestione
sostenibile delle risorse biologiche  marine,  la  prevenzione  e  la
lotta contro la pesca illegale, non dichiarata  e  non  regolamentata
(«pesca INN») e l'attuazione di un  approccio  alla  gestione  basato
sugli ecosistemi. 
  2. Le parti possono cooperare e scambiarsi informazioni per  quanto
riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine  attraverso
le organizzazioni regionali di gestione  della  pesca  («ORGP»)  e  i
consessi multilaterali (ONU, Organizzazione delle Nazioni  Unite  per
l'alimentazione e l'agricoltura  (FAO)).  In  particolare,  le  parti
cooperano per: 
  a) garantire, attraverso  una  gestione  efficace  da  parte  della
Commissione per la pesca nel Pacifico centrale e occidentale e  sulla
base  delle  migliori   conoscenze   scientifiche   disponibili,   la
conservazione a lungo termine e  lo  sfruttamento  sostenibile  degli
stock ittici altamente migratori nell'intera  zona  di  distribuzione
dei medesimi  nell'Oceano  Pacifico  centrale  e  occidentale,  anche
assicurando il pieno riconoscimento, in conformita' con le pertinenti
convenzioni delle Nazioni Unite  e  altri  strumenti  internazionali,
delle esigenze specifiche dei piccoli Stati e territori  insulari  in
via di sviluppo, e garantendo un processo decisionale trasparente; 
  b) garantire la conservazione e  lo  sfruttamento  razionale  delle
risorse biologiche marine soggette alla competenza della  Commissione
per  la  conservazione  delle  risorse   biologiche   dell'Antartico,
compresi gli sforzi per combattere le attivita' di  pesca  INN  nella
zona in cui si applica tale convenzione; 
  c) garantire l'adozione e l'attuazione di misure di conservazione e
di gestione efficaci rivolte agli stock di competenza delle ORGP  del
Pacifico meridionale; 
  d) facilitare l'adesione a ORGP  delle  quali  una  parte  e'  gia'
membro e l'altra e' in via di adesione. 
  3. Le parti collaborano per promuovere un approccio integrato  agli
affari marittimi a livello internazionale. 
  4. Le parti avviano un dialogo biennale regolare a livello di  alti
funzionari, al fine  di  rafforzare  il  dialogo  e  la  cooperazione
nonche' lo scambio di informazioni ed esperienze sulla politica della
pesca e degli affari marittimi.