Articolo 50 Affari marittimi e pesca 1. Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione su questioni di interesse comune in materia di pesca e affari marittimi. Le parti mirano a promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine, la prevenzione e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN») e l'attuazione di un approccio alla gestione basato sugli ecosistemi. 2. Le parti possono cooperare e scambiarsi informazioni per quanto riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP») e i consessi multilaterali (ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)). In particolare, le parti cooperano per: a) garantire, attraverso una gestione efficace da parte della Commissione per la pesca nel Pacifico centrale e occidentale e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici altamente migratori nell'intera zona di distribuzione dei medesimi nell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, anche assicurando il pieno riconoscimento, in conformita' con le pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite e altri strumenti internazionali, delle esigenze specifiche dei piccoli Stati e territori insulari in via di sviluppo, e garantendo un processo decisionale trasparente; b) garantire la conservazione e lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche marine soggette alla competenza della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, compresi gli sforzi per combattere le attivita' di pesca INN nella zona in cui si applica tale convenzione; c) garantire l'adozione e l'attuazione di misure di conservazione e di gestione efficaci rivolte agli stock di competenza delle ORGP del Pacifico meridionale; d) facilitare l'adesione a ORGP delle quali una parte e' gia' membro e l'altra e' in via di adesione. 3. Le parti collaborano per promuovere un approccio integrato agli affari marittimi a livello internazionale. 4. Le parti avviano un dialogo biennale regolare a livello di alti funzionari, al fine di rafforzare il dialogo e la cooperazione nonche' lo scambio di informazioni ed esperienze sulla politica della pesca e degli affari marittimi.