Articolo 53 Comitato misto 1. Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti. 2. In sede di comitato misto si tengono consultazioni volte ad agevolare l'attuazione del presente accordo e a conseguirne gli obiettivi generali, nonche' a mantenere la coerenza generale delle relazioni tra l'Unione la Nuova Zelanda. 3. Il comitato misto: a) promuove un'efficace attuazione del presente accordo; b) segue lo sviluppo delle relazioni complessive tra le parti; c) chiede, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi specifici tra le parti che rientrano nel quadro istituzionale comune in conformita' all'articolo 52, paragrafo 1, ed esamina le relazioni da essi presentate; d) scambia opinioni e formula proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese azioni future e risorse disponibili per realizzarle; e) stabilisce priorita' in relazione alle finalita' del presente accordo; f) cerca metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori oggetto dell'accordo; g) si adopera per risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo; h) esamina le informazioni presentate da una parte in conformita' all'articolo 54; i) formula raccomandazioni e adotta decisioni, ove opportuno, per dare effetto ad aspetti specifici del presente accordo. 4. Il comitato misto opera consensualmente. Esso adotta il proprio regolamento interno e puo' istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche. 5. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente nell'Unione e in Nuova Zelanda, salvo se diversamente deciso da entrambe le parti. A richiesta di una delle parti vengono indette riunioni straordinarie del comitato misto. Il comitato misto e' copresieduto da entrambe le parti e si riunisce, di norma, a livello di alti funzionari.