(Accordo di partenariato-art. 54)
 
                             Articolo 54 
 
    Modalita' di attuazione e di composizione delle controversie 
 
  1. Le parti  adottano  tutte  le  misure,  di  portata  generale  o
specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del
presente accordo. 
  2. Fatta salva la procedura di cui  ai  paragrafi  da  3  a  8  del
presente     articolo,      qualsiasi      controversia      relativa
all'interpre­tazione o all'applicazione del  presente  accordo  viene
risolta unicamente tramite consultazioni tra le parti nell'ambito del
comitato misto. Le parti forniscono al comitato misto le informazioni
pertinenti necessarie per un esame approfondito della  questione,  al
fine di risolvere la controversia. 
  3. Ribadendo il loro fermo e comune impegno comune  in  materia  di
diritti umani e non proliferazione, le parti convengono  che  qualora
una  parte  ritenga  che  l'altra  abbia  commesso   una   violazione
particolarmente grave e sostanziale di uno qualsiasi  degli  obblighi
descritti quali elementi essenziali agli articoli 2, paragrafo  1,  e
8, paragrafo 1, e che cio' costituisca una minaccia per la pace e  la
sicurezza internazionali tanto da richiedere una reazione  immediata,
essa ne informa immediatamente l'altra parte, a cui comunica  inoltre
la o le misure appropriate che intende prendere a norma del  presente
accordo.  La  parte  notificante  informa  il  comitato  misto  della
necessita' di tenere consultazioni urgenti in materia. 
  4. Inoltre, la violazione particolarmente grave e sostanziale degli
elementi essenziali potrebbe  fungere  da  motivazione  per  adottare
misure adeguate nell'ambito del quadro istituzionale  comune  di  cui
all'articolo 52, paragrafo 1. 
  5. Il comitato misto e' un forum per il dialogo e le parti fanno il
possibile per trovare una soluzione amichevole nel  caso  improbabile
che si verifichi una situazione simile a quella di cui  al  paragrafo
3. Laddove il comitato misto non riesca a giungere  a  una  soluzione
reciprocamente  accettabile  entro   15   giorni   dall'avvio   delle
consultazioni, e comunque  non  oltre  30  giorni  dalla  data  della
notifica di  cui  al  paragrafo  3,  la  questione  e'  sottoposta  a
consultazioni a livello ministeriale, che si tengono per un ulteriore
periodo non superiore a 15 giorni. 
  6. Se non si e' raggiunta una soluzione reciprocamente  accettabile
entro  15   giorni   dall'avvio   delle   consultazioni   a   livello
ministeriale, e  comunque  non  oltre  45  giorni  dalla  data  della
notifica, la parte notificante puo' decidere di  adottare  le  misure
appropriate notificate  a  norma  del  paragrafo  3.  Nell'Unione  la
decisione di sospensione richiederebbe l'unanimita'. In Nuova Zelanda
la  decisione   di   sospensione   sarebbe   adottata   dal   governo
conformemente   alle   disposizioni   legislative   e   regolamentari
nazionali. 
  7. Ai fini del  presente  articolo,  per  «misure  appropriate»  si
intendono la sospensione, in  tutto  in  parte,  o  la  denuncia  del
presente accordo o, secondo il caso, di un  altro  accordo  specifico
che  costituisce  parte  del  quadro  istituzionale  comune  di   cui
all'articolo  52,  paragrafo  1,  in  conformita'   alle   pertinenti
disposizioni di tale accordo. Le misure appropriate adottate  da  una
parte al fine di sospendere in parte il presente accordo si applicano
solo alle disposizioni di cui ai titoli da I  a  VIII.  Nella  scelta
delle misure adeguate si devono privilegiare quelle meno lesive delle
relazioni tra le parti. Queste misure, che sono soggette all'articolo
52, paragrafo 2, devono essere proporzionate  alla  violazione  degli
obblighi  di  cui  al  presente  accordo  e   conformi   al   diritto
internazionale. 
  8. Le parti sorvegliano costantemente gli sviluppi della situazione
all'origine di tali misure ai sensi del presente articolo.  La  parte
che adotta le misure  appropriate  le  ritira  non  appena  cio'  sia
giustificato, e in ogni  caso  non  appena  non  sussistano  piu'  le
circostanze che hanno dato luogo alla loro applicazione.