Articolo 54 Modalita' di attuazione e di composizione delle controversie 1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. 2. Fatta salva la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 8 del presente articolo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo viene risolta unicamente tramite consultazioni tra le parti nell'ambito del comitato misto. Le parti forniscono al comitato misto le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della questione, al fine di risolvere la controversia. 3. Ribadendo il loro fermo e comune impegno comune in materia di diritti umani e non proliferazione, le parti convengono che qualora una parte ritenga che l'altra abbia commesso una violazione particolarmente grave e sostanziale di uno qualsiasi degli obblighi descritti quali elementi essenziali agli articoli 2, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, e che cio' costituisca una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali tanto da richiedere una reazione immediata, essa ne informa immediatamente l'altra parte, a cui comunica inoltre la o le misure appropriate che intende prendere a norma del presente accordo. La parte notificante informa il comitato misto della necessita' di tenere consultazioni urgenti in materia. 4. Inoltre, la violazione particolarmente grave e sostanziale degli elementi essenziali potrebbe fungere da motivazione per adottare misure adeguate nell'ambito del quadro istituzionale comune di cui all'articolo 52, paragrafo 1. 5. Il comitato misto e' un forum per il dialogo e le parti fanno il possibile per trovare una soluzione amichevole nel caso improbabile che si verifichi una situazione simile a quella di cui al paragrafo 3. Laddove il comitato misto non riesca a giungere a una soluzione reciprocamente accettabile entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 3, la questione e' sottoposta a consultazioni a livello ministeriale, che si tengono per un ulteriore periodo non superiore a 15 giorni. 6. Se non si e' raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni a livello ministeriale, e comunque non oltre 45 giorni dalla data della notifica, la parte notificante puo' decidere di adottare le misure appropriate notificate a norma del paragrafo 3. Nell'Unione la decisione di sospensione richiederebbe l'unanimita'. In Nuova Zelanda la decisione di sospensione sarebbe adottata dal governo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 7. Ai fini del presente articolo, per «misure appropriate» si intendono la sospensione, in tutto in parte, o la denuncia del presente accordo o, secondo il caso, di un altro accordo specifico che costituisce parte del quadro istituzionale comune di cui all'articolo 52, paragrafo 1, in conformita' alle pertinenti disposizioni di tale accordo. Le misure appropriate adottate da una parte al fine di sospendere in parte il presente accordo si applicano solo alle disposizioni di cui ai titoli da I a VIII. Nella scelta delle misure adeguate si devono privilegiare quelle meno lesive delle relazioni tra le parti. Queste misure, che sono soggette all'articolo 52, paragrafo 2, devono essere proporzionate alla violazione degli obblighi di cui al presente accordo e conformi al diritto internazionale. 8. Le parti sorvegliano costantemente gli sviluppi della situazione all'origine di tali misure ai sensi del presente articolo. La parte che adotta le misure appropriate le ritira non appena cio' sia giustificato, e in ogni caso non appena non sussistano piu' le circostanze che hanno dato luogo alla loro applicazione.