(Accordo di partenariato-art. 56)
 
                             Articolo 56 
 
                    Diffusione delle informazioni 
 
  1. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica le leggi  e
le normative nazionali o gli atti dell'Unione in materia  di  accesso
del pubblico ai documenti ufficiali. 
  2.  Nessuna  disposizione  del   presente   accordo   deve   essere
interpretata come obbligo per le parti di fornire informazioni la cui
divulgazione sia considerata contraria ai loro  interessi  essenziali
in materia di sicurezza.