Articolo 56 Diffusione delle informazioni 1. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica le leggi e le normative nazionali o gli atti dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali. 2. Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per le parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza.