Articolo 58 Entrata in vigore, durata e notifica 1. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure giuridiche necessarie a tal fine. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, la Nuova Zelanda e l'Unione possono applicare provvisoriamente disposizioni del presente accordo definite congiuntamente in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione provvisoria ha inizio il trentesimo giorno dalla data in cui la Nuova Zelanda e l'Unione si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine. 3. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti puo' notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data di notifica. 4. Le notifiche a norma del presente articolo sono indirizzate, rispettivamente, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri e del Commercio della Nuova Zelanda.