(Accordo di partenariato-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
  Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 
 
  1.  Le  parti  ritengono  che  la  proliferazione  delle  armi   di
distruzione di massa (ADM) e  dei  relativi  vettori,  a  livello  di
attori statali o  non  statali,  costituisca  una  delle  piu'  gravi
minacce  per  la  pace  e  la  sicurezza  internazionali.  Le   parti
ribadiscono l'impegno a rispettare e  attuare  pienamente  a  livello
nazionale gli obblighi  assunti  nell'ambito  dei  trattati  e  degli
accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, e  gli
altri obblighi internazionali in  materia.  Le  parti  convengono  di
cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione  delle
ADM  e  dei  relativi  vettori.  Le  parti  convengono   che   questa
disposizione  costituisce  un  elemento  fondamentale  del   presente
accordo. 
  2. Le parti convengono inoltre  di  cooperare  e  contribuire  alla
lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori: 
  a) adottando le misure necessarie, secondo il  caso,  per  firmare,
ratificare  o  aderire  e  attuare  integralmente  tutti  gli   altri
strumenti internazionali pertinenti; 
  b)  mantenendo  un  sistema   efficace   di   controlli   nazionali
all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei
beni legati alle ADM, che  verifichi  anche  l'impiego  finale  delle
tecnologie a duplice uso in relazione alle  ADM  e  preveda  sanzioni
efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 
  3. Le parti convengono di istituire un dialogo politico regolare in
questi settori.