(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    Il presente Accordo entrera' in vigore  alla  data  di  ricezione
della seconda delle  due  notifiche  scritte  con  cui  le  Parti  si
informeranno,  attraverso  i  canali  diplomatici,  dell'espletamento
delle rispettive  procedure  nazionali  richieste  per  l'entrata  in
vigore del presente Accordo.