(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                         Aspetti finanziari 
 
    1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua  competenza  relative
all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: 
      a. le spese  di  viaggio,  vitto  ed  alloggio,  gli  stipendi,
l'assicurazione per la malattia e  per  gli  infortuni,  nonche'  gli
oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al  proprio  personale
in conformita' alle propria normativa; 
      b.  le  spese  mediche  ed  odontoiatriche,  nonche'  le  spese
derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del  proprio  personale
malato, infortunato o deceduto. 
    2. Ferme restando le disposizioni della lettera b. di cui  sopra,
la  Parte  ospitante  fornira'  cure  d'urgenza,   presso   strutture
sanitarie delle proprie Forze Armate,  a  tutto  il  personale  della
Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria  urgente
durante  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cooperazione  bilaterale
previste  dal  presente  Accordo  e,  ove  necessario,  presso  altre
strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante  ne  sostenga
le spese. 
    3. Tutte le attivita' condotte  ai  sensi  del  presente  Accordo
saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.