(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                            Giurisdizione 
 
    1. Le  Autorita'  dello  Parte  ospitante  hanno  il  diritto  di
esercitare la propria giurisdizione sul personale militare  e  civile
ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio
e puniti in base alla legislazione di detta Parte. 
    2. Tuttavia, le Autorita' della Parte inviante hanno  il  diritto
di esercitare prioritariamente la propria  giurisdizione  sui  membri
delle proprie Forze Armate e sul personale civile  -  laddove  questo
ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante - in  caso
di: 
      a. reati che minacciano la sicurezza della Parte inviante; 
      b.  reati  risultanti  da   atti   o   omissioni   -   commessi
intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione  o  in  relazione
con il servizio.