Art. 4. Giurisdizione 1. Le Autorita' dello Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detta Parte. 2. Tuttavia, le Autorita' della Parte inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante - in caso di: a. reati che minacciano la sicurezza della Parte inviante; b. reati risultanti da atti o omissioni - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio.