(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
 
          Cooperazione nel campo dei prodotti per la Difesa 
 
1. Categoria di armamenti 
  Ai sensi dei rispettivi ordinamenti  giuridici  nazionali  ed  allo
scopo di regolare le attivita' relative  agli  equipaggiamenti  della
Difesa,  le  Parti  concorderanno  in   merito   ad   una   possibile
cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: 
    a. Navi e relativi equipaggiamenti per uso militare; 
    b. Aeromobili ed  elicotteri  militari,  sistemi  aerospaziali  e
relativi equipaggiamenti; 
    c. Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; 
    d. Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; 
    e. Armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; 
    f. Bombe, mine (fatta eccezione per le  mine  anti-uomo),  razzi,
missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; 
    g. Polveri, esplosivi e propellenti per uso militare; 
    h. Sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici  e  relativo
equipaggiamento per uso militare; 
    i. Materiali speciali blindati appositamente  costruiti  per  uso
militare; 
    j. Materiali specifici per l'addestramento militare; 
    k. Macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il
collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; 
    l. Equipaggiamento speciale per uso militare. 
    Il reciproco approvvigionamento  di  prodotti  d'interesse  delle
rispettive Forze Armate sara'  sviluppato  nell'ambito  del  presente
Accordo e potra' essere attuato  attraverso  operazioni  dirette  tra
Stato e  Stato,  oppure  tramite  societa'  private  autorizzate  dai
rispettivi Governi. 
    I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il  materiale
acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte che
originariamente ha ceduto il materiale. 
 
2. Modalita' 
  Le  attivita  nel  settore  dell'industria  della  difesa  e  della
politica degli  approvvigionamenti,  della  ricerca,  dello  sviluppo
degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le
seguenti modalita': 
    a. Ricerca scientifica, test e progettazione; 
    b. Scambio di esperienze nel campo tecnico; 
    c. Reciproca produzione, modernizzazione  e  scambio  di  servizi
tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; 
    d. Supporto alle industrie della difesa ed agli Enti  governativi
al fine di avviare la cooperazione nel settore della  produzione  dei
prodotti militari. 
    Le  Parti   si   presteranno   reciproco   supporto   tecnico   -
amministrativo, assistenza e collaborazione  al  fine  di  promuovere
l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle
organizzazioni interessate, e dei contratti  sottoscritti  in  virtu'
delle disposizioni del presente Accordo.