(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                      Proprieta' intellettuale 
 
    Le Parti si impegnano ad  attuare  le  procedure  necessarie  per
garantire la protezione della  proprieta'  intellettuale,  inclusi  i
brevetti, derivanti da  attivita'  condotte  in  conformita'  con  il
presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative  nazionali  e
degli Accordi internazionali in materia,  sottoscritti  dalle  Parti,
nonche' per quanto concerne  la  Repubblica  italiana,  nel  rispetto
degli  obblighi  derivanti  dalla  propria  appartenenza   all'Unione
europea.