(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
 
              Sicurezza delle informazioni classificate 
 
    1. Per «informazione classificata» si intende ogni  informazione,
atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia  stata  apposta,
da una delle Parti, una classifica di segretezza. 
    2. Tutte  le  informazioni  classificate,  scambiate  o  generate
nell'ambito del  presente  Accordo,  saranno  utilizzate,  trasmesse,
conservate, trattate e/o protette in conformita' con  le  leggi  e  i
regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 
    3.  Le  informazioni   classificate   saranno   trasferite   solo
attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita'  Competente
per  la  Sicurezza  /Autorita'  designata  dalle  Parti   o   saranno
trasferite  solo  attraverso  la  valigia  diplomatica   tramite   la
Rappresentanza Diplomatica Permanente. E' vietato far trasportare  la
valigia diplomatica da parte di una persona che non  abbia  il  nulla
osta di sicurezza per trasportare la citata valigia diplomatica. 
    4. Le Parti convengono che i seguenti livelli classificazione  di
sicurezza  sono   equivalenti   e   corrispondono   ai   livelli   di
classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e  dai  regolamenti
nazionali di ciascuna Parte: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in  virtu'
del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti  che  ha
necessita'  di  conoscerle  e  sia  in  possesso  di   una   adeguata
abilitazione  di   sicurezza   in   conformita'   alle   disposizioni
legislative e regolamentari nazionali. 
    6. Le Parti garantiscono che tutte le  informazioni  classificate
scambiate, saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono  state
specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente
Accordo. 
    7. Il trasferimento a terze  Parti/Organizzazioni  internazionali
di  informazioni   classificate,   acquisite   nel   contesto   della
cooperazione nel campo dei  materiali  per  la  difesa  prevista  dal
presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta
dell'Autorita' competente della Parte originatrice. 
    8. Ferma restando la immediata vigenza delle  clausole  contenute
nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti  le
informazioni  classificate,  non  contenuti  nel  presente   Accordo,
saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da  stipularsi
tra  le  rispettive  Autorita'  competenti  per  la  sicurezza  o  da
Autorita' designate dalle Parti.