Articolo 23 Diritti di proprieta' intellettuale 1. Le parti convengono di tutelare e applicare i diritti di proprieta' intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, in conformita' delle disposizioni degli accordi internazionali di cui sono parti. 2. Le parti collaborano per prevenire qualsiasi tipo di esercizio abusivo dei diritti di proprieta' intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e per combattere la contraffazione e la pirateria. Esse convengono di agevolare il conseguimento di detto obiettivo tramite la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione amministrativa, compresi la creazione e il rafforzamento di organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di tali diritti e il potenziamento della cooperazione tesa a individuare gli strumenti atti a facilitare la tutela e la registrazione delle indicazioni geografiche delle parti nei rispettivi territori, tenendo conto delle norme, delle pratiche e degli sviluppi internazionali nel settore e delle rispettive capacita'.