Articolo 38 Istruzione, ricerca, gioventu' e formazione professionale 1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione, della ricerca, della gioventu' e della formazione professionale. Esse convengono di fare opera di sensibilizzazione sulle opportunita' di istruzione nell'Unione e in Afghanistan. 2. Le parti promuovono inoltre azioni volte a: a) instaurare collegamenti tra i rispettivi istituti di istruzione superiore, agenzie specializzate e organizzazioni giovanili; b) promuovere lo scambio di informazioni e di know-how e la mobilita' di studenti, giovani e giovani lavoratori, ricercatori, accademici e altri esperti, e c) sostenere lo sviluppo di capacita' e la messa a punto di metodi di insegnamento e di apprendimento di qualita', facendo tesoro di altre esperienze pertinenti acquisite nel settore. 3. Le parti convengono di promuovere l'attuazione di programmi di istruzione superiore e per i giovani, come il programma dell'UE Erasmus+, e di programmi per la mobilita' e la formazione dei ricercatori, come le azioni Marie Sklodowska-Curie, e di incoraggiare i propri istituti scolastici a collaborare nell'ambito di programmi congiunti al fine di incentivare la cooperazione e la mobilita' universitarie e favorire la cooperazione tra le organizzazioni giovanili, anche intensificando la mobilita' dei giovani e dei giovani lavoratori nell'ambito dell'istruzione e dell'apprendimento non formali. 4. E' incoraggiata la cooperazione nel campo della ricerca, anche mediante il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione, Orizzonte 2020 (2014-2020).