Art. 24. 
 
(Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di  deposito  di
atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica
                            da COVID-19) 
 
  1. In deroga a quanto prevista dall'articolo  221,  comma  11,  del
decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge
77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti,
richieste ed istanze indicate dall'articolo  415-bis,  comma  3,  del
codice di procedura penale presso  gli  uffici  delle  procure  della
repubblica  presso  i  tribunali  avviene,  esclusivamente,  mediante
deposito dal portale del processo penale telematico  individuato  con
provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati del  Ministero  della  giustizia  e  con  le  modalita'
stabilite nel decreto stesso, anche in  deroga  alle  previsioni  del
decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge
22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si  intende  eseguito
al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da  parte  dei
sistemi   ministeriali,   secondo   le   modalita'   stabilite    dal
provvedimento. 
  2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  della  giustizia,  saranno
indicati gli  ulteriori  atti  per  quali  sara'  reso  possibile  il
deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1. 
  3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile  il  deposito
telematico ai sensi dei commi 1 e 2,  sono  autorizzati  all'utilizzo
del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da
parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati. 
  4. Per tutti gli atti,  documenti  e  istanze  comunque  denominati
diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino  alla  scadenza  del
termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  e'
consentito il deposito con valore legale mediante  posta  elettronica
certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi  di  posta
elettronica certificata di cui all'art. 7 del  decreto  del  Ministro
della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita'
di cui al  periodo  precedente  deve  essere  effettuato  presso  gli
indirizzi PEC degli uffici  giudiziari  destinatari  ed  indicati  in
apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.  Con
il  medesimo  provvedimento  sono  indicate  le  specifiche  tecniche
relative ai formati degli atti e le ulteriori modalita' di invio. 
  5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei  difensori
inviati tramite posta elettronica  certificata  ai  sensi  del  comma
precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli  uffici
giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di  ricezione  e
ad  inserire  l'atto  nel  fascicolo  telematico.   Ai   fini   della
continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo  provvede,  altresi',
all'inserimento nel predetto fascicolo di copia  analogica  dell'atto
ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella  di
posta elettronica certificata dell'ufficio. 
  6. Per gli atti di  cui  al  comma  1  e  per  quelli  che  saranno
individuati ai sensi del comma 2 l'invio  tramite  posta  elettronica
certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge.